Medicina del Lavoro
Responsabile Sanitario
Ardalani Nasser Gholi
A chi ci rivolgiamo
e cosa facciamo
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PICCOLE E MEDIE
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- Nomina del Medico Competente
- Sorveglianza Sanitaria
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- Nomina medico/i competente/i
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MEDICINA DEL LAVORO
- Visite mediche del lavoro tramite medico competente coordinato
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Medicina del lavoro
a norma (decreto 81/08) in 10 mosse
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Richiesta di preventivo dell’utente a LA QUERCIA
Richiesta di documentazione (DVR) .
Invio dell’offerta.
Accettazione dell’offerta (firma).
Invio dei documenti presa in carico.
Ricezione e caricamento a sistema della documentazione (contratto, nomina, anagrafiche e altri allegati).
Stesura del piano sanitario.
Programmazione delle sessioni di visite.
Invio giudizi di idoneità alla mansione in seguito alle visite.
Sorveglianza Sanitaria tramite medico competente (D.Lgs. 81/08)
Tipologie di Servizio
Medico Competente nominato
elaborazione protocollo sanitario ed effettuazione visite mediche
MEDICO COMPETENTE COORDINATO
recepimento protocollo sanitario dal medico coordinatore ed effettuazione visite mediche
MEDICO COMPETENTE COORDINATORE
(per più di una unità produttiva): elaborazione protocollo sanitario, effettuazione visite mediche (in una unità produttiva) e coordinamento sanitario medici coordinati
Le attività del medico competente
- Elaborazione giudizio di idoneità alla mansione specifica
- Partecipazione alla riunione periodica ex art. 35 e comunicazione scritta dei risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria
- Collaborazione con il Datore di Lavoro e RSPP alla valutazione dei rischi, all’attività di formazione e informazione dei lavoratori
- Collaborazione con il Datore di Lavoro all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute
- Rapporti con gli organi di vigilanza
- Sopralluogo degli ambienti di lavoro con cadenza almeno annuale e formulazione del verbale relativo
- Conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio, nel rispetto del quadro normativo (D.Lgs. 81/08 e 193/2003, GDPR).
- Gestione e coordinamento delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 sui luoghi di lavoro
- Gestione dei lavoratori positivi al SARS-CoV-2 e tracking dei contagi con comunicazione agli organi di competenza regionali secondo i protocolli in vigore
- Attività di consulenza del Medico Competente.
Accertamenti sanitari
Gli accertamenti che il Medico Competente è tenuto a effettuare nell’ambito della sorveglianza sanitaria per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione dipendono dai rischi cui sono esposti i lavoratori, rischi evidenziati d’attività di valutazione dei rischi aziendali e attestati nel DVR.
Gli accertamenti disponibili:
- Coordinamento medici coordinati
- Partecipazione alla riunione periodica di gruppo ex art. 35 e comunicazione scritta dei risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria
- Attività di consulenza del Medico Competente Coordinatore.
MARKER DIAGNOSTICI
- alcol test su base ematica (cdt transferrina desialata)
- tetano
- titoli anticorpali epatite A
- titoli anticorpali epatite B
- titoli anticorpali epatite C
- titoli anticorpali HIV
- hbco (monossido)
Info Utili sulla Medicina del Lavoro
Il testo di riferimento per la medicina del lavoro è il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106) denominato TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, il quale ha sostituito la precedente Legge 626, ovvero il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il decreto 81, detto anche TUSSL, dedica un’intera sezione (la V) alla regolamentazione della Sorveglianza Sanitaria, l’attività di monitoraggio dei lavoratori effettuata da un medico competente abilitato ed esperto in medicina del lavoro. Enucleata la regolamentazione circa gli obblighi e l’attività propria del medico competente negli artt. 38, 39 e 40, il TUSSL precisa all’articolo 41 che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori si rende obbligatoria per tutte le imprese che espongono i lavoratori a specifiche tipologie di rischio. In base ai più recenti aggiornamenti normativi, i casi in cui si possa far a meno del medico del lavoro risultano essere sempre più rari. In particolare, sempre secondo il Testo Unico, la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria è obbligatoria in caso di:
- rischio chimico;
- rischio relativo al rumore;
- rischio da vibrazioni;
- esposizione ad agenti chimici e sostanze pericolose;
- esposizione ad agenti biologici
- movimentazione manuale dei carichi;
- mansioni d’ufficio che prevedono l’utilizzo della postazione videoterminale per più di 20 ore a settimana;
- lavoro notturno;
- esposizione a radiazioni ionizzanti;
- lavori su impianti elettrici ad alta tensione;
- lavori in altezza.
Una parte fondamentale della normativa di riferimento si trova all’art.18 del medesimo decreto: “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”. Il comma 1, data l’importanza, pone l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria…” al comma a); mentre al comma g) ricorda l’obbligatorietà di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico…”.
Quali sono questi obblighi previsti a carico del medico competente? Ce li rivela l’art. 25, sempre del Decreto 81/08, “Obblighi del medico competente”:
- collaborare con il datore di lavoro e RSPP ai fini della valutazione dei rischi all’interno dell’azienda;
- programmare ed effettuare, ove necessario, la Sorveglianza Sanitaria con protocolli specifici definiti in funzione dei rischi presenti in azienda;
- Istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- effettuare la visita medica preventiva per definire l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica;
- effettuare visite periodiche ai lavoratori per monitorarne lo stato di salute, ma anche in occasione del cambio di mansione o alla cessazione del rapporto lavorativo nonché precedente alla ripresa del lavoro, in seguito ad un’assenza per motivi di salute che vada oltre i 60 giorni;
- effettuare sopralluoghi periodici in azienda;
- partecipare alla corretta scelta dei DPI e delle corrette modalità di svolgimento dell’attività lavorativa per evitare infortuni;
- tutelare lo stato di salute e sicurezza dei dipendenti, in relazione all’ambiente lavorativo;
- partecipare alle riunioni periodiche della sicurezza con datore di lavoro, RSPP e rappresentante dei lavoratori;
- instaurare un rapporto intimo e di fiducia con i dipendenti, tutelandoli con il segreto professionale.
Basandosi sui risultati delle visite mediche effettuate, il medico competente ha poi il dovere di esprimere un giudizio di idoneità, ossia stabilire se ci sia la possibilità o meno, per ogni singolo lavoratore, di svolgere in sicurezza una determinata mansione all’interno dell’azienda. Il giudizio di idoneità del medico competente deve essere obbligatoriamente espresso per iscritto, con il rilascio di una copia, sia al lavoratore che al datore di lavoro.
I giudizi del medico competente, relativi alla mansione specifica, possono essere di:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Tali giudizi, da conservare presso la sede aziendale e da consegnare obbligatoriamente al lavoratore, sono recepiti dal datore di lavoro, il quale, in base all’art. 42 “Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica”, “attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
È possibile visionare il testo completo della normativa al seguente link.
Il medico competente, o medico del lavoro, è oggi una figura fondamentale per le aziende, prevista dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel quale gioca un ruolo attivo accanto al datore di lavoro e al Responsabile del Servizio (RSPP).
La funzione di medico competente può essere esercitata non da un dottore qualsiasi, ma soltanto da laureati in medicina con particolari competenze:
- specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei lavoratori oppure in medicina legale;
- comprovato periodo di insegnamento in qualità di docente in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei lavoratori o in Tossicologia Industriale, Igiene Industriale, Fisiologia e Igiene del Lavoro, Clinica del Lavoro;
- aver svolto il ruolo di medico del lavoro all’interno di uno dei corpi delle Forze armate.
I medici che possono svolgere questo ruolo sono inseriti nell’Elenco dei medici competenti, tenuto presso il Ministero della Salute, e sono obbligati a partecipare al programma di educazione continua in medicina.
Oggi le funzioni del medico competente non si limitano più alla valutazione fisico sanitaria del lavoratore, ma riguardano fin dall’inizio il processo di prevenzione interno all’azienda.
Compito del Medico Competente è l’elaborazione, in collaborazione con il datore di lavoro, del Documento di valutazione dei Rischi (DVR), deve poi aggiornarlo periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettuare un sopralluogo agli ambienti di lavoro e partecipare in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza, indetta obbligatoriamente una volta l’anno in caso di aziende con più di 15 dipendenti.
In più, nei casi previsti dalla legge (in base ai rischi presenti), per le aziende vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
Questa attività comprende una serie di visite che il medico effettua nei confronti: dei futuri lavoratori (visita preventiva); dei lavoratori già avviati, con una precisa periodicità al fine di valutare il loro stato di salute e le conseguenze su di essi in seguito ad esposizione a particolari rischi (visita medica periodica); del singolo lavoratore qualora sia lo stesso lavoratore a farne richiesta e se il medico dichiari l’opportunità di effettuare la visita in relazione all’attività lavorativa svolta (visita su richiesta); dei lavoratori che cambiano attività o mansione per accertarne l’idoneità alla nuova destinazione (visita per cambio mansione); del lavoratore che rientra al lavoro dopo un’assenza per malattia per un periodo superiore ai 60 giorni continuativi, per attestarne l’attitudine fisica alla riassunzione della mansione (visita per ripresa del lavoro). A queste si aggiungono gli accertamenti clinici totalmente a carico del datore di lavoro, che sono resi necessari sulla base di una valutazione del medico che riguarda i rischi presenti in azienda.
Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici vengono poi registrati dal medico nella cartella sanitaria, cartacea o digitale, conservata a salvaguardia del segreto professionale.
Dall’esito della sorveglianza sanitaria deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni) per la mansione specifica: è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.
La Nomina del Medico Competente è uno degli obblighi che la normativa vigente pone in capo a quei datori di lavoro titolari di aziende per cui vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria. La Nomina è quindi l’atto formale con il quale il datore di lavoro, attraverso la lettera di incarico, conferisce appunto l’incarico di medico competente a un medico iscritto all’apposito elenco nazionale, sia esso un libero professionista, una risorsa interna, oppure un dipendente o un collaboratore di una struttura pubblica o privata.
Essere inadempienti rispetto le regole della nomina del medico competente espongono l’Azienda a sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 6mila euro e, nei casi più gravi, è previsto dal D.Lgs.81/08 Art. 55, comma 5 lettera d), l’arresto per il datore di lavoro da 2 a 4 mesi. In realtà molteplici sono le sanzioni previste dal Testo Unico per i datori di lavoro inadempienti, tanto che si può affermare come il legislatore abbia voluto far corrispondere a ciascun obbligo posto in capo a tale figura la relativa sanzione per il suo inadempimento.
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